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Rigettato dalla Corte di Appello di Palermo, III Sez. Penale, l’appello della parte civile avverso la sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste di B.G. per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, tendente ad ottenere la riforma della sentenza in ordine al risarcimento del danno di € 50.000,00 richiesto dalla in favore della parte civile.
9 Ottobre 2021
di: Francesco Cacioppo

Dopo 7 anni dalla denuncia presentata da una donna arriva finalmente per un uomo la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Termini Imerese in composizione Collegiale, perché il fatto non sussiste ex art. 530, I comma c.p.p.
In punto di fatto, l’Avv. Luigi La Placa difensore dell’uomo nel corso di una articolata e complessa istruttoria dibattimentale, ha dimostrato che le accuse della donna erano ab origine infondate, tant’è che nessuna di esse ha trovato riscontro.
Il P.M. dopo una puntuale ricostruzione dei fatti e delle prove orali e documentali assunte, ha concluso chiedendo l’assoluzione dell’uomo ai sensi dell’art. 530 II comma c.p.p., ritenendo che i fatti contestati non erano stati riscontrati e quindi non poteva affermarsi la colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.
L’Avv. Luigi La Placa nel corso della discussione, soffermandosi sul contenuto di alcune prove orali e documentali assunte, che sconfessavano le generiche accuse prospettate dalla donna con la denuncia del 25/09/2012, ha concluso chiedendo che l’uomo venisse assolto ai sensi dell’art. 530, I comma, c.p.p., perché i fatti non sussistono.
Il Tribunale di Termini Imerese, a seguito di una breve camera di consiglio, ha assolto l’uomo da tutte le imputazioni ascrittegli perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530 I comma, c.p.p., accogliendo così la richiesta del difensore Avv. Luigi La Placa.
Lo studio minuzioso di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento (prove orali e documentali) in occasione dell’udienza di discussione del processo al fine di evidenziare l’infondatezza dell’accusa della donna, è stato curato anche dagli Avv.ti Antonino Alagna e Sandro La Placa.
La parte civile costituita proponeva appello ai soli effetti civili, avverso la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Termini Imerese, che a suo dire avrebbe omesso di valutare le risultanze dell’incidente probatorio, chiedendo che la Corte di Appello nel riconoscere la colpevolezza dell’imputato incidenter tamtum, riformasse la sentenza in ordine alle statuizioni civili, condannando B.G. al risarcimento dei danni nella misura non inferiore ad € 50.000,00.
L’Avv. Luigi La Placa, coadiuvato dagli Avv.ti Antonino Alagna e Sandro La Placa, nel giudizio di appello ha depositato memoria difensiva, contestando i motivi di appello della parte civile, perché assolutamente inammissibili, oltre che infondati nel merito, evidenziando contrariamente a quanto sostenuto dalla parte civile, che il Tribunale di Termini Imerese era pervenuta all’assoluzione di B.G. perché il fatto non sussiste, valorizzando proprio le risultanze dell’incidente probatorio, oltre alle prove orali e documentali fornite dal difensore dell’imputato Avv. Luigi La Placa.
La Corte di Appello di Palermo, III Sez. Penale, in data 07/10/2021 ha confermato la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Termini Imerese, rigettando l’appello proposto dalla parte civile in ordine alla condanna dell’imputato al risarcimento del danno.
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