LE DETRAZIONI FISCALI PER L'EDILIZIA SONO STATE PROROGATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021.
Bella notizia per operatori del settore e contribuenti.
10 Gennaio 2021
di: Domenico Cacioppo
La Legge di Bilancio 2021, come ampia-
mente annunciato dagli esponenti del mondo politico e come fortemente auspi-
cato dagli addetti ai lavori del settore delle costruzioni, ha nuovamente prorogato le detrazioni fiscali per l’edilizia, a cominciare
dalle ristrutturazioni e dalla riqualificazio-
ne energetica degli edifici, per proseguire
con il recupero delle facciate. Benché l’attenzione si sia recentemente concentrata soprattutto sulle detrazioni fiscali del 110%, il cosiddetto Superbonus, su cui in realtà la proroga è in attesa della conferma del consiglio dell’Unione eu-
ropea, la nuova Legge di Bilancio 2021 ha confermato una prassi ormai in voga da parecchi anni, ovvero la proroga di un altro anno per le principali agevolazioni fiscali previste per la casa. Confermato, quindi, il bonus casa (art. 16,
comma 1 del D.L. n. 63/2013) previsto per
la ristrutturazione degli immobili, detrazio-
ne strutturale che sarebbe al 36%, ma che
da diversi anni viene confermata con l’ali-
quota maggiorata al 50%. Prorogato anche il bonus mobili (art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013), che non solo è STATO confermato, ma è anche stato innalzato, relativamente al limite di spesa, portato a 16.000 EURO. Proroga anghe per l’ecobonus (Art. 14 del
D.L. n. 63/2013) previsto per interventi di ri-
qualificazione energetica degli EDIFICI. Rinnovato anche il sismabonus (Art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n.
63/2013) previsto per interventi di riduzione del rischio sismico. Ancora in vigore anche il bonus facciate (art. 1, commi da 219 a 224 della legge 27
dicembre 2019 n. 160) previsto per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggia-
tura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte). Confermato anche il bonus verde (art. 1,
commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) previsto per gli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi
e di coperture a verde e di giardini pensili.
La Legge di Bilancio 2021 ha anche modificato e prorogato la detrazione fiscale del 110% prevista dall’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77. Proroga, quest’ultima, che come sopra ricordato necessiterà della conferma del
consiglio dell’Unione europea. Con la proroga degli incentivi fiscali per l’edilizia sono state anche apportate alcune
modifiche, rispetto agli analoghi provvedimenti approvati negli anni precedenti.
La proroga al 30 giugno 2022 per il Sisma-
bonus 110%, prevista dall’art. 1, comma 66,
lettera f) della Legge di Bilancio 2021 modifica il comma 4 dell’art. 119 del Decreto rilancio estendendo al 30 giugno 2022 la detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
La proroga al 2021 per il bonus facciate, contenuta nell’art. 1, comma 59 della Legge di Bilancio 2021 modifica l’art. 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituendo le parole: nell’anno 2020
con le seguenti: negli anni 2020 e 2021.
Comma 219 che, ricordiamo, prevede che
per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi,
ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetti una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento. Per quanto riguarda la proroga dello sconto in fattura e la cessione del credito, solo per il Superbonus 110%, l’art. 1, comma 67 della Legge di Bilancio 2021 modifica l’art. 121 del Decreto rilancio prevedendo che le due modalità alternative (sconto in fattura e cessione del credito) siano estese al-
le spese sostenute nel 2022, ma limita-
tamente agli interventi individuati dall’articolo 119 e che, quindi, accedono al superbonus (sia come interventi trainanti che come trainati).
La proroga di tutti gli incentivi fiscali per
l’edilizia, compreso il Superbonus 110%,
ancora in attesa di legittimazione defini-
tiva in sede europea, offre uno spiraglio di luce agli operatori del settore delle costruzioni ed una notevole opportunità di risparmio ai contribuenti.
Il tutto finalizzato anche al miglioramento del patrimonio immobiliare, in particolare in termini di sicurezza antisismica e di efficienza energetica.
Bella notizia per operatori del settore e contribuenti.
10 Gennaio 2021
di: Domenico Cacioppo
La Legge di Bilancio 2021, come ampia-
mente annunciato dagli esponenti del mondo politico e come fortemente auspi-
cato dagli addetti ai lavori del settore delle costruzioni, ha nuovamente prorogato le detrazioni fiscali per l’edilizia, a cominciare
dalle ristrutturazioni e dalla riqualificazio-
ne energetica degli edifici, per proseguire
con il recupero delle facciate. Benché l’attenzione si sia recentemente concentrata soprattutto sulle detrazioni fiscali del 110%, il cosiddetto Superbonus, su cui in realtà la proroga è in attesa della conferma del consiglio dell’Unione eu-
ropea, la nuova Legge di Bilancio 2021 ha confermato una prassi ormai in voga da parecchi anni, ovvero la proroga di un altro anno per le principali agevolazioni fiscali previste per la casa. Confermato, quindi, il bonus casa (art. 16,
comma 1 del D.L. n. 63/2013) previsto per
la ristrutturazione degli immobili, detrazio-
ne strutturale che sarebbe al 36%, ma che
da diversi anni viene confermata con l’ali-
quota maggiorata al 50%. Prorogato anche il bonus mobili (art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013), che non solo è STATO confermato, ma è anche stato innalzato, relativamente al limite di spesa, portato a 16.000 EURO. Proroga anghe per l’ecobonus (Art. 14 del
D.L. n. 63/2013) previsto per interventi di ri-
qualificazione energetica degli EDIFICI. Rinnovato anche il sismabonus (Art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n.
63/2013) previsto per interventi di riduzione del rischio sismico. Ancora in vigore anche il bonus facciate (art. 1, commi da 219 a 224 della legge 27
dicembre 2019 n. 160) previsto per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggia-
tura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte). Confermato anche il bonus verde (art. 1,
commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) previsto per gli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi
e di coperture a verde e di giardini pensili.
La Legge di Bilancio 2021 ha anche modificato e prorogato la detrazione fiscale del 110% prevista dall’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77. Proroga, quest’ultima, che come sopra ricordato necessiterà della conferma del
consiglio dell’Unione europea. Con la proroga degli incentivi fiscali per l’edilizia sono state anche apportate alcune
modifiche, rispetto agli analoghi provvedimenti approvati negli anni precedenti.
La proroga al 30 giugno 2022 per il Sisma-
bonus 110%, prevista dall’art. 1, comma 66,
lettera f) della Legge di Bilancio 2021 modifica il comma 4 dell’art. 119 del Decreto rilancio estendendo al 30 giugno 2022 la detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
La proroga al 2021 per il bonus facciate, contenuta nell’art. 1, comma 59 della Legge di Bilancio 2021 modifica l’art. 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituendo le parole: nell’anno 2020
con le seguenti: negli anni 2020 e 2021.
Comma 219 che, ricordiamo, prevede che
per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi,
ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetti una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento. Per quanto riguarda la proroga dello sconto in fattura e la cessione del credito, solo per il Superbonus 110%, l’art. 1, comma 67 della Legge di Bilancio 2021 modifica l’art. 121 del Decreto rilancio prevedendo che le due modalità alternative (sconto in fattura e cessione del credito) siano estese al-
le spese sostenute nel 2022, ma limita-
tamente agli interventi individuati dall’articolo 119 e che, quindi, accedono al superbonus (sia come interventi trainanti che come trainati).
La proroga di tutti gli incentivi fiscali per
l’edilizia, compreso il Superbonus 110%,
ancora in attesa di legittimazione defini-
tiva in sede europea, offre uno spiraglio di luce agli operatori del settore delle costruzioni ed una notevole opportunità di risparmio ai contribuenti.
Il tutto finalizzato anche al miglioramento del patrimonio immobiliare, in particolare in termini di sicurezza antisismica e di efficienza energetica.