
L’Asp di Palermo dovrà assumere una assistente sociale di Agrigento.
28 Novembre 2020
di: Domenico Cacioppo
La vicenda trae origine da una procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata ai soggetti iscritti negli elenchi speciali ed indetta dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo nel 2016 e finalizzata all’assunzione di 5 collaboratori amministrativi nel profilo di assistente sociale.
A tale procedura selettiva prendeva parte la dott.ssa I.R., 48 anni, di Agrigento la quale sosteneva con esito positivo tutte le prove concorsuali, riportando un punteggio tale da consentirle di rientrare tra il novero dei soggetti vincitori del concorso.
Tuttavia, l’Asp di Palermo con deliberazione del Direttore Generale avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori del concorso, stabiliva di escludere I.R. per asserita mancanza dei requisiti necessari per partecipare alla selezione.
In particolare, l’Asp adottava tale decisione in ragione di una comunicazione ricevuta dal Centro per l’Impiego di Agrigento in cui si asseriva che, alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso, I.R. non fosse più titolata ad essere iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 8 della L. n. 68/99.
Avuta contezza della propria esclusione, I.R., ritenuta l’erroneità di quanto affermato dal CPI di Agrigento, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (nella foto), Giuseppe Impiduglia e Mario La Loggia, richiedeva l’esperimento di specifici accertamenti in merito alla propria posizione, ad esito dei quali il CPI di Agrigento, rettificava quanto in precedenza comunicato all’Asp di Palermo, attestando la sussistenza, in capo a I.R., di tutti i requisiti necessari per prendere parte alla procedura selettiva.
Alla luce di tale rettifica, quindi, la dott.ssa, formulava apposito reclamo all’Asp di Palermo, sostenendo che l’acclarata erroneità dell’atto presupposto e posto a base della delibera del Direttore Generale dell’Asp di Palermo n. 829 del 25 agosto 2020 non poteva che rendere illegittima anche la stessa decisione di escluderla dalla procedura concorsuale, essendo evidente la sussistenza di un rapporto di immediata e diretta dipendenza tra quanto in origine dichiarato dal CPI (ossia l’errata affermazione della perdita dei requisiti per l’inserimento nell’elenco dei lavoratori disabili) e l’esclusione della candidata.
Ebbene, l’Azienda Sanitaria di Palermo, condividendo le argomentazioni degli avvocati Rubino, Impiduglia e La Loggia, rettificava la graduatoria concorsuale inserendo in essa I.R. al secondo posto nominandola, per l’effetto, vincitrice della procedura selettiva. Pertanto la professionista potrà a breve stipulare il proprio contratto di di lavoro a tempo pieno.
28 Novembre 2020
di: Domenico Cacioppo
La vicenda trae origine da una procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata ai soggetti iscritti negli elenchi speciali ed indetta dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo nel 2016 e finalizzata all’assunzione di 5 collaboratori amministrativi nel profilo di assistente sociale.
A tale procedura selettiva prendeva parte la dott.ssa I.R., 48 anni, di Agrigento la quale sosteneva con esito positivo tutte le prove concorsuali, riportando un punteggio tale da consentirle di rientrare tra il novero dei soggetti vincitori del concorso.
Tuttavia, l’Asp di Palermo con deliberazione del Direttore Generale avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori del concorso, stabiliva di escludere I.R. per asserita mancanza dei requisiti necessari per partecipare alla selezione.
In particolare, l’Asp adottava tale decisione in ragione di una comunicazione ricevuta dal Centro per l’Impiego di Agrigento in cui si asseriva che, alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso, I.R. non fosse più titolata ad essere iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 8 della L. n. 68/99.
Avuta contezza della propria esclusione, I.R., ritenuta l’erroneità di quanto affermato dal CPI di Agrigento, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (nella foto), Giuseppe Impiduglia e Mario La Loggia, richiedeva l’esperimento di specifici accertamenti in merito alla propria posizione, ad esito dei quali il CPI di Agrigento, rettificava quanto in precedenza comunicato all’Asp di Palermo, attestando la sussistenza, in capo a I.R., di tutti i requisiti necessari per prendere parte alla procedura selettiva.
Alla luce di tale rettifica, quindi, la dott.ssa, formulava apposito reclamo all’Asp di Palermo, sostenendo che l’acclarata erroneità dell’atto presupposto e posto a base della delibera del Direttore Generale dell’Asp di Palermo n. 829 del 25 agosto 2020 non poteva che rendere illegittima anche la stessa decisione di escluderla dalla procedura concorsuale, essendo evidente la sussistenza di un rapporto di immediata e diretta dipendenza tra quanto in origine dichiarato dal CPI (ossia l’errata affermazione della perdita dei requisiti per l’inserimento nell’elenco dei lavoratori disabili) e l’esclusione della candidata.
Ebbene, l’Azienda Sanitaria di Palermo, condividendo le argomentazioni degli avvocati Rubino, Impiduglia e La Loggia, rettificava la graduatoria concorsuale inserendo in essa I.R. al secondo posto nominandola, per l’effetto, vincitrice della procedura selettiva. Pertanto la professionista potrà a breve stipulare il proprio contratto di di lavoro a tempo pieno.