Agricoltura, fino al 6° grado di parentela la prestazione può essere gratuita.
21 Marzo 2020
di: Domenico Cacioppo
Tra le novità in campo agricolo introdotte dal decreto legge “Cura Italia” (n. 18 del 17 marzo 2020) ce n’è una che soprattutto in Sicilia, e più in generale nelle regioni del Sud, può avere un grosso impatto per le aziende agricole di piccola e media dimensione. Stiamo parlando dell’articolo del decreto, il n. 105, che estende al sesto grado di parentela delle persone che possono effettuare lavori agricoli a titolo gratuito in forma di aiuto occasionale e transitorio.
Grado di parentela Soggetto
1° genitori, figli
2° nonni, nipoti, fratelli, sorelle
3° bisnonni, bisnipoti, nipoti (figli di fratelli o sorelle), zii paterni e materni
4° pronipoti (figli di figli di fratelli), cugini, prozii (fratelli dei nonni)
5° figli di pronipoti, figli di cugini, cugini dei genitori
6° figli di figli di cugini, figli dei cugini dei genitori.
Il provvedimento resterà in vigore per tutto il periodo legato all’emergenza Coronavirus e solo per esso, tant’è che già fin d’ora il decreto prevede il ritorno alla vecchia disposizione legislativa (art. 74 del dlgs n. 276 del 10 settembre 2003: limite del quarto grado) non appena un altro intervento legislativo dichiarerà conclusa la fase di emergenza. Ma che cosa si deve intendere per “aiuto occasionale e transitorio”?
La prestazione gratuita nell’ambito della parentela, spiega una vecchia circolare del 2013 emanata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, prevede che i congiunti siano già pensionati oppure impiegati a tempo pieno presso un altro datore di lavoro. Può essere svolta occasionalmente o anche in maniera ricorrente, solo per un breve periodo di tempo a titolo di “aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi”. Va inteso che, secondo la vecchia circolare ministeriale tuttora in vigore, l’occasionalità coincide con un limite di 90 giorni all’anno, frazionabili in ore. Ovvero, 720 ore nel corso dell’anno solare.
Essendo la prestazione gratuita tra parenti individuata come una prestazione meramente occasionale di tipo gratuito non deve essere inquadrata come rapporto di lavoro né deve essere prevista alcuna iscrizione né all’Inps né all’Inail. Il titolare dell’impresa agricola non deve fare la comunicazione prevista in caso di assunzione e, benché non retribuita, a chi effettua la prestazione spettano le spese di mantenimento e quelle sostenute per l’esecuzione dei lavori.
Va comunque detto che la norma va applicata correttamente e non deve sfociare in abusi, sebbene il periodo non si presti né a visite ispettive né a controlli amministrativi per via della riduzione delle attività di tutti gli uffici. In ogni caso, anche quando si tornerà alla normalità varrà sempre quanto stabilito dalla circolare ministeriale: toccherà agli ispettori contestare che si tratta di prestazione lavorativa in senso stretto dimostrandolo con “puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile”.
21 Marzo 2020
di: Domenico Cacioppo
Tra le novità in campo agricolo introdotte dal decreto legge “Cura Italia” (n. 18 del 17 marzo 2020) ce n’è una che soprattutto in Sicilia, e più in generale nelle regioni del Sud, può avere un grosso impatto per le aziende agricole di piccola e media dimensione. Stiamo parlando dell’articolo del decreto, il n. 105, che estende al sesto grado di parentela delle persone che possono effettuare lavori agricoli a titolo gratuito in forma di aiuto occasionale e transitorio.
Grado di parentela Soggetto
1° genitori, figli
2° nonni, nipoti, fratelli, sorelle
3° bisnonni, bisnipoti, nipoti (figli di fratelli o sorelle), zii paterni e materni
4° pronipoti (figli di figli di fratelli), cugini, prozii (fratelli dei nonni)
5° figli di pronipoti, figli di cugini, cugini dei genitori
6° figli di figli di cugini, figli dei cugini dei genitori.
Il provvedimento resterà in vigore per tutto il periodo legato all’emergenza Coronavirus e solo per esso, tant’è che già fin d’ora il decreto prevede il ritorno alla vecchia disposizione legislativa (art. 74 del dlgs n. 276 del 10 settembre 2003: limite del quarto grado) non appena un altro intervento legislativo dichiarerà conclusa la fase di emergenza. Ma che cosa si deve intendere per “aiuto occasionale e transitorio”?
La prestazione gratuita nell’ambito della parentela, spiega una vecchia circolare del 2013 emanata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, prevede che i congiunti siano già pensionati oppure impiegati a tempo pieno presso un altro datore di lavoro. Può essere svolta occasionalmente o anche in maniera ricorrente, solo per un breve periodo di tempo a titolo di “aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi”. Va inteso che, secondo la vecchia circolare ministeriale tuttora in vigore, l’occasionalità coincide con un limite di 90 giorni all’anno, frazionabili in ore. Ovvero, 720 ore nel corso dell’anno solare.
Essendo la prestazione gratuita tra parenti individuata come una prestazione meramente occasionale di tipo gratuito non deve essere inquadrata come rapporto di lavoro né deve essere prevista alcuna iscrizione né all’Inps né all’Inail. Il titolare dell’impresa agricola non deve fare la comunicazione prevista in caso di assunzione e, benché non retribuita, a chi effettua la prestazione spettano le spese di mantenimento e quelle sostenute per l’esecuzione dei lavori.
Va comunque detto che la norma va applicata correttamente e non deve sfociare in abusi, sebbene il periodo non si presti né a visite ispettive né a controlli amministrativi per via della riduzione delle attività di tutti gli uffici. In ogni caso, anche quando si tornerà alla normalità varrà sempre quanto stabilito dalla circolare ministeriale: toccherà agli ispettori contestare che si tratta di prestazione lavorativa in senso stretto dimostrandolo con “puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile”.